La mia Via Crucis con lo Stato per un figlio conteso

Il calvario di Laura iniziò nel 2013: è un caso come quello di tante donne

Ci sono storie che hanno molto stazioni e possono durare decenni. Il calvario di Laura inizia nel 2013 quando si rivolge al Tribunale ordinario di Roma per i maltrattamenti subiti dal padre di suo figlio e conclusi solo nel 2022 grazie ad una sentenza della Cassazione. Una sentenza che ha fatto scuola ma non è bastata. Tutto è cominciato quando la perizia del CTU (la consulenza tecnica d’ufficio) la definì una donna “alienante”. Secondo gli esperti lei avrebbe ostacolato il rapporto sereno tra suo figlio e il padre.

Il piccolo, che aveva assistito a vari episodi di violenza nei confronti della madre, si rifiutava di incontrare l’altro genitore. Il Tribunale stabilì la responsabilità genitoriale della donna con conseguente collocamento del bambino, portatore di una malattia autoimmune cronica e invalidante, al padre. Con valore di pronuncia inappellabile, la PAS, la sindrome di alienazione parentale, patologia in seguito documentata, fu assunta senza sufficienti prove.

Nove di perizie, consulenze, sentenze e appelli non sono bastati a Laura per riavere il figlio. Nel frattempo il bambino cresceva senza la madre. La donna, supportata da alcune avvocate dell’Associazione Differenza Donna e dal Comitato donne vittime della violenza istituzionale, ha continuato a lottare. Non si è mai arresa. Preciso, il caso di fama, apre pagine oscure nella sentenza emessa dalla Cassazione nel 2022 che recita: “Il richiamo alla sindrome di alienazione parentale ed a ogni uso, più o meno evidente, anche inconscio, cooperante, non può darsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza della responsabilità genitoriale della madre”.

Se uno dei genitori è “alienante” può scattare l’allontanamento coatto

Casi come quello di Laura sono assai frequenti. Clamoroso fu quello di Francesco (nome di fantasia) prelevato dagli agenti di polizia in una scuola latina e affidato al padre. La famiglia si mandò da giudice. Preso di forza dal banco di scuola e messo su un volane all’insaputa della madre. Un dramma documentato e adesso supportato dagli atti ufficiali di tribunale.

Il caso di Laura non è l’unico e non è neanche l’ultimo. Ma qualcosa sta cambiando. La recente sentenza emessa dalla Cassazione (ord. 4561 del 21/2/2025) interviene proprio su questo aspetto: “Sì, è tutto molto interessante – continua la Cassazione – In tema di ascolto del minore l’analisi dei giudici dovrà farsi più contraria ai loro interessi. Si punta il caso in cui la coppia sia altamente conflittuale e quindi il figlio sia portato a desiderarla e si riunito in una testimonianza superflua perché già acquisita nella relazione psicoanalitica il suo nucleo non coinvolgendo il versante sociale dello psicologo”.

Una delle accuse che vengono più rivolte ai decreti della giustizia riguarda il ministro della Giustizia Carlo Nordio che i due genitori (per lo più padri) condannati in sede civile anche per reati gravi commessi nella sfera familiare vedono assegnare l’affidamento dei figli. “In una parola la giustizia civile non vede quella penale.” “Non è assolutamente vero” è la risposta tassativa della psicologa consulente – In un caso documentato e adesso rinunciato.

E vogliamo parlare anche della fedina penale? E delle pronunce documentate con danni alle persone fatte dai genitori? Spesso con delle semplici alienazioni con un misto di errori di identificazioni mediche o referti del pronto soccorso si dà sostegno a false affermazioni. È assolutamente importante distinguere e saper riconoscere le situazioni di reale violenza da quelle conflittuali. Anche in questo caso lo cita una sentenza della Cassazione in base alla quale ‘la necessaria attenzione al fenomeno della violenza domestica non può diventare uno stereotipo di giudizio, né può venire concesso al genitore che allega la violenza domestica di sospendere autonomamente, ovvero ristabilire, i contatti tra il figlio e l’altro genitore, non ancora a sé provvedimenti che oggettivamente li vietino perché l’altro genitore è ritenuto pericoloso.”

La Cassazione, nel suo dispositivo, fa appello alla giustizia e alla solidità. Poi si focalizza particolarmente sui bambini contesi per conflitti di coppia. “Il giudice di un caso simile – riassume concludendo la Cassazione – ha il dovere di occuparsi del minore e delle sue esigenze di tutela.”

Tratto da L’Altravoce di marzo 2025